Art. 21.

      1. I titolari di marchi di artefice appongono il marchio di identificazione presso la propria sede. Gli stessi titolari tuttavia, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, titolari di marchi di

 

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artefice, che partecipano al processo produttivo.
      2. I titolari di marchi di responsabilità appongono il proprio marchio di identificazione nella loro sede; gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto.
      3. Il marchio di identificazione non può essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.